LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Con  ricorso  depositato  il 13 novembre 1984 la "Immobiliare Cusio
 S.r.l.", con sede in  Milano,  impugnava,  a  mezzo  del  suo  legale
 rappresentante  pro-tempore,  presso  la  Commissione tributaria di 1
 grado di Milano, l'avviso d'accertamento notificato il 3 agosto  1984
 dall'ufficio   del   registro  di  Milano,  atti  pubblici,  portante
 rettifica  al  valore   iniziale   In.V.Im.,   nonche'   alle   spese
 incrementative dichiarate, in relazione all'atto di compravendita per
 autentica  notaio  Paolo  Rivera  di  Milano,  allegato  all'atto  di
 deposito a rogito del medesimo  notaio,  in  data  30  gennaio  l981,
 registrato a Milano il 6 febbraio 1981, al n. 3013 - serie 1,  avente
 ad  oggetto  un  intero stabile a 5 piani, posto in Milano, via Monte
 Suello n. 9.
   Il  predetto   ufficio   aveva   ridotto,   in   base   al   valore
 precedentemente   definito,  il  valore  iniziale  dichiarato  da  L.
 918.000.000 a L.  718.000.000  e  non  aveva  ammesso  spese  per  L.
 292.000.000  non  risultando,  per diretto sopralluogo del competente
 U.T.E., alcun lavoro di ristrutturazione nell'immobile alienato.  Con
 il  sopra  menzionato  ricorso  la  societa' in argomento chiedeva la
 sospensione del giudizio tributario in attesa dell'esito del processo
 civile volto ad ottenere la declaratoria di nullita' del contratto di
 che trattasi. Successivamente  la  societa'  stessa  produceva  copia
 della  sentenza  emessa dal tribunale di Milano, sezione 4 civile, n.
 13755 cron. e n. 10608 di rep., depositata il 20 dicembre  1990,  che
 dichiarava la nullita' di detto contratto.
   La commissione di 1 grado di Milano accoglieva il ricorso statuendo
 che "la nullita' del negozio rimuove il presupposto dell'applicazione
 dell'imposta".
   Con  atto  notificato il 12 settembre 1994 l'ufficio del registro -
 atti  pubblici  di  Milano  proponeva  appello  avverso  la  suddetta
 decisione   assumendo  che  la  nullita'  di  un  atto  non  dispensa
 dall'obbligo di chiederne la registrazione ne' da  quello  di  pagare
 l'imposta   dovuta   secondo   gli   effetti  ad  esso  astrattamente
 riconducibili e che l'imposta cosi' assolta  deve  essere  restituita
 per  la  parte  eccedente  la  misura fissa, ex art. 36 del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 634, solo quando l'atto  sia  dichiarato  nullo  per
 causa   non   imputabile   alle   parti   con   sentenza   emessa  in
 contraddittorio anche con l'amministrazione  finanziaria  e  non  sia
 comunque  suscettibile  di  ratifica, convalida o conferma.   Inoltre
 l'art.  31,  secondo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre 1972, n.   643
 stabilisce che l'imposta deve  essere  restituita  quando  l'atto  di
 alienazione  e'  dichiarato  nullo o annullato ai sensi dell'art.  36
 del  d.P.R.  n.  634/1972.  Ne  deriva,  quindi,  che  nel  caso   di
 dichiarazione  di nullita' dell'atto per causa imputabile alle parti,
 rimane ferma anche l'applicazione dell'In.V.Im.
   A  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina  del
 contenzioso tributario, contenuta nei decreti legislativi 31 dicembre
 1992, nn.  545 e 546 e successive modifiche, l'appello de quo passava
 in  carico a questa sezione della commissione tributaria regionale di
 Milano.
   Veniva fissata l'udienza di trattazione al 2 aprile 1998, ore 9.
   Con atto depositato il 21 marzo  1997  si  costituiva  in  giudizio
 l'"Immobiliare  Cusio S.r.l." controdeducendo: l'amministratore unico
 dott. Agostoni, che ha perfezionato la vendita di che trattasi e  che
 ha  sottoscritto  la  relativa dichiarazione In.V.Im., ha truffato la
 societa' falsificando documenti ed ha  stipulato  l'atto  di  vendita
 all'insaputa della societa', la quale, pertano, e' rimasta estranea a
 tali  atti  compiuti  dall'Agostoni  stesso nella sua veste di legale
 rappresentante.  Il  giudizio  penale  ha  accertato  tale   assoluta
 estraneita' della societa' agli atti compiuti dall'Agostoni.
   Il  medesimo  ha  falsificato  il  verbale con il quale la societa'
 risulta  aver  deliberato  di  vendere  l'immobile  di  che  trattasi
 autorizzandolo  ad  intervenire  nell'atto di vendita. Il medesimo ha
 anche formato un falso  libro  soci.  La  sentenza  civile  prodotta,
 quindi, avrebbe accertato che l'"Immobiliare Cusio S.r.l." non ha mai
 stipulato l'atto di compravendita immobiliare di che trattasi, ne' ha
 mai ratificato l'atto stipulato dal dott. Agostoni; non e', pertanto,
 mai  esistita una vendita posta in essere dalla societa' "Immobiliare
 Cusio S.r.l.".
   La vendita in argomento non e' un atto  di  tale  societa',  ma  lo
 strumento  di  una  truffa  commessa ai danni della stessa. L'ufficio
 ragiona sulla base di un fatto che  non  esiste,  ossia  come  se  la
 societa'  "Cusio" avesse posto in essere un atto nullo, mentre non e'
 autrice di quell'atto. La tesi che l'imposta  e'  dovuta  perche'  la
 nullita'  dell'atto  dipende  da  causa imputabile alle parti, e' una
 tesi  che  si  basa  su  di  un  falso  presupposto  di   fatto:   la
 riferibilita'  dell'atto alla societa'.
   Il 4 febbraio 1998 l'ufficio del registro - atti pubblici di Milano
 si  costituiva  in  giudizio  (in verita' era gia' costituito ex art.
 72, comma 2, del d.lgs.  n.  546/1992)  ribadendo  la  validita'  dei
 motivi d'appello gia' dedotti.
   Con  atto  ritualmente  prodotto  e'  stata chiesta, dalla societa'
 appellata, la discussione in pubblica udienza.
   Si procedeva, il 2 aprile  1998,  in  pubblica  udienza,  ai  sensi
 dell'art.   34 del d.lgs. n. 546/1992, soltanto con  l'intervento del
 procuratore della contribuente prof. avv. Francesco Tesauro, il quale
 chiedeva, in  linea  principale,  la  conferma  della  decisione  dei
 giudici  di  prima istanza e, in subordine, eccepiva l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63, "nella
 parte in cui consentirebbe la tassazione con In.V.Im. dell'incremento
 di valore che sarebbe stato realizzato da una societa', nel  caso  in
 cui  il suo legale rappresentante ha venduto un immobile senza averne
 il potere, commettendo  reati  penalmente  accertati  a  danno  della
 societa',  per  contrasto  di detta norma con l'art. 53, primo comma,
 della Costituzione".
   Il collegio, considerata  la  complessita'  della  fattispecie,  si
 riservava di decidere.
   All'udienza del 10 giugno 1998 ha pronunciato la seguente ordinanza
 considerato che la sollevata questione di legittimita' costituzionale
 riveste carattere preliminare;
   Rilevato  che  la  sentenza  civile  del tribunale di Milano del 20
 ottobre 1990, n. 10608 di rep., dichiara  la  nullita'  dell'atto  di
 vendita del notaio P. Rivera di Milano, in data 30 gennaio 1981, rep.
 n.  16752,  in  quanto  strumento  d'un  patto  commissorio e non per
 difetto di potere del legittimo amministratore della societa',  dott.
 Ernesto Agostoni;
     che  l'attivita' criminosa del suddetto rappresentante legale non
 puo' essere opposta ai terzi, ai  sensi  dell'art.  2384  del  codice
 civile,  se  non si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a
 danno della societa';
     che,  quindi,  nel  caso  specifico,   per   considerare   l'atto
 inefficace  per  difetto  di  potere  rappresentativo,  sarebbe stato
 necessario provare il dolo del terzo;
     che tale dolo  e'  stato  espressamente  escluso  nella  predetta
 sentenza;
     che la proposta eccezione di incostituzionalita' dell'art. 31 del
 d.P.R.   n.   643/1972   si  riferisce  al  caso  in  cui  il  legale
 rappresentante di una societa' ha venduto un immobile senza averne il
 potere e commettendo reati a danno della societa';
     che  la  nullita'  dichiarata  nella  fattispecie  in  esame   si
 riferisce, invece, a causa del tutto diversa da quella del difetto di
 potere del rappresentante;
     che,  pertanto,  la  sollevata  questione di costituzionalita' e'
 irrilevante  in  relazione  alla  nullita'   dichiarata   e   dedotta
 (esistenza d'un patto commissorio).